I Diritti d'autore in musica
Il vecchio modello di pubblicazione discorafica si edificava attorno sulla vendita di copie fisiche. La pubblicazione digitale si slega da questa fisicità. Il diritto d'autore è un istituto che attribuisce a colui che ha concretizzato un'opera d’arte le facoltà di riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera.
In Italia il diritto d’autore è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il diritto d’autore tutela tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo. Le categorie a cui tali opere possono essere ricondotte sono: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia.
Nel caso in cui l’oggetto sia un bene immateriale il supporto è di proprietà di chi lo acquista (il proprietario del supporto non ha facoltà illimitata di utilizzo). Il diritto consiste di due elementi fondamentali: in primo luogo, il diritto alla nominalità dell'opera (il diritto contiene la facoltà di sfruttamento economico).
Il diritto di utilizzo economico si estingue dopo 70 anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera. Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi. Il diritto d’autore assolve la funzione di proteggere un’opera dal plagio o dalla falsificazione.
Alcune scuole di pensiero respingono il diritto d’autore criticandolo di essere uno strumento di monopolio in mano a pochi. L'espressione inglese copyleft, indica un tipo di licenzalibera per la quale, vengono imposte delle restrizioni sul rilascio di opere derivate in modo tale da far sì che queste si mantengano sempre libere.